L'articolo 68, comma 2, Tuir, deve essere inteso nel senso che "il valore normale nel quinto anno anteriore" equivale a "il valore normale nel quinto anno anteriore alla lottizzazione", sia perché nella lettera della norma si menziona solo la lottizzazione, sicché l'anteriorità del lustro non può che essere riferita alla lottizzazione, sia perché la ratio della norma è quella di calcolare presuntivamente, a favore del contribuente, che solo negli ultimi cinque anni precedenti alla lottizzazione si sia prodotto un incremento del valore del bene (cfr. sentenza n. 25611/2006).