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L’avviso di classamento con il quale l’UTE attribuisce la rendita a un immobile è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa che integra un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato; ciò vale a maggior ragione per i fabbricati a destinazione speciale o particolare il cui reddito, a norma dell’articolo 34, Tuir, va determinato mediante l’utilizzazione di dati ed elementi fattuali offerti dalla peculiarità della specie, i quali possono essere diversi caso per caso. Per gli immobili a destinazione speciale, l’atto di classamento risulta da un procedimento specificatamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente e che trova il proprio presupposto in una stima diretta eseguita dall’ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano non già ai fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio accennato, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione (cfr. sentenze n. 5404/2012 e n. 22886/2006).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione