Nel caso in cui la rendita catastale venga attribuita a seguito della procedura disciplinata dall’articolo 2, D.L. 16/1993, convertito in L. 75/1993, e dal D.M. 701/1994 (cfr. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In caso contrario, e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr. ordinanza n. 12497/2016).