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L’articolo 4, L. 604/1954, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di 3 anni per la allegazione del certificato dell’Ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l’obbligo di pagamento delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte le volte in cui essa dipenda dalla omissione dell’ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l’omissione dell’ufficio stesso priva il contribuente dell’unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi (cfr. sentenze n. 26334/2014, n. 8052/2013, n. 19469/2012, n. 5029/2012, n. 2936/1998 e n. 8057/1993).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione