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Secondo l'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali. Oltre alla necessità che il contribuente sia coltivatore diretto la legge dunque prevede testualmente, dunque, che l'agevolazione fiscale è riconosciuta "per i trasferimenti di proprietà", a coloro che arrotondano o accorpano "proprietà diretto-coltivatrici": la legge richiedere, quindi, in maniera espressa, che l'accorpamento avvenga fra diverse proprietà. Tale interpretazione è coerente con la ratio di favorire l’accorpamento di più terreni al fine di migliorarne la redditività. È infatti evidente che gli investimenti e le migliorie, che permettono un miglioramento della redditività delle zone montane, sono incoraggiate in quanto il potenziale investitore di sponga di una prospettiva a lungo termine della disponibilità dei terreni, che un titolo di proprietà può assicurare ma non anche un contratto di affitto di incerta durata. Del resto, se così non fosse, sarebbe sufficiente, per godere di questa agevolazione, prendere in affitto, anche per un brevissimo periodo di tempo, poco prima della compravendita, un terreno limitrofo a quello da acquistare.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione