In tema di agevolazioni tributarie, non esiste nel nostro ordinamento un principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione è irrevocabilmente perduta. Anzi, alla luce del D.P.R. 131/1986, articolo 77 è addirittura deducibile il principio contrario secondo il quale, sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio, è possibile rimediare all'erronea imposizione (cfr. sentenza n. 14122/2010).