Per l'agevolazione (aliquota 8%) di cui all'articolo 1, Tariffa Prima parte D.P.R. 131/1986, anch'esso ammissivo di produzione successiva della certificazione dei requisiti di legge, ma sempre a condizione che "nell'atto di trasferimento" il contribuente dichiari di volersi avvalere dei requisiti agevolativi, ovvero di volerli conseguire come da documentazione da produrre nel triennio, la norma è esplicita laddove considera il beneficio fiscale in favore dell'acquirente che sia imprenditore agricolo a titolo principale e identifica il momento della produzione della certificazione (cioè della prova) con quello della registrazione nel quale la qualità predetta deve risultare in via documentale affinché l'atto possa essere registrato con l'aliquota agevolata; ed in quanto connessa con la qualità già posseduta la prova della qualità di cui si tratta non può che precedere il momento della tassazione, sicché nulla osta alla produzione anche in un momento successivo al rogito notarile, purché preceda la registrazione, la quale, in difetto di tale certificazione, non può non avvenire con la applicazione della ordinaria aliquota, e comunque senza la possibilità per il contribuente di conservare aliquote agevolate erroneamente applicate e successivamente revocate attraverso atti impositivi (cfr. sentenza n. 10160/2010).