Ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1, stante il principio di trasparenza e conoscibilità degli oneri fiscali, per il quale non possono essere poste a carico di un soggetto le conseguenze di fatti sopravvenuti a lui non imputabili, la decadenza dalla agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina, nell'ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell'acquirente prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all'acquirente sotto un profilo soggettivo. Si evince a contrario la rilevanza, quale causa di decadenza dall'agevolazione provvisoriamente riconosciuta, di tutte quelle cause di mancata coltivazione comunque imputabili alla potestà del contribuente (cfr. sentenza n. 18849/2007).