Il contratto di vendita di un terreno edificabile in cui l’alienante si riserva una o più aree superficiarie in corrispondenza di uno o più piani del fabbricato che l’acquirente si obbliga a realizzare, racchiude 2 negozi distinti, aventi a oggetto, rispettivamente, il trasferimento della proprietà del suolo dell’alienante all’acquirente e la costituzione di un diritto superficiario da parte del secondo, in favore del primo, con riguardo a beni futuri, non sussistendo una permuta di cosa presente con cosa futura (cfr. sentenze n. 2892/2009, n. 14779/2001 e n. 5981/1985).