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In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall’articolo 7, comma 4, lettera b), L. 984/1977, è soltanto l’idoneità dei fondi rustici, oggetto di acquisto, ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali. Non si richiede, quindi, anche l’effettiva realizzazione di interventi di forestazione secondo il disposto dell’articolo 10, L. 984/1977. Inoltre, non può essere revocata l’agevolazione qualora nei 3 anni dall’acquisto del fondo non sia intervenuta l’approvazione o l’esecuzione del piano di coltura e forestazione previsto dall’articolo 10 (cfr. sentenze n. 19904/2016, n. 6680/2014, n. 24264/2011, n. 22217/2011, n. 13656/2009 e n. 16832/2008).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione