In tema di agevolazioni fiscali stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. 604/1954, per l’acquisto di terreni agricoli, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’ufficio il previsto certificato definitivo entro il termine decadenziale di 3 anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione (cfr. ordinanze n. 4578/2016, n. 2880/20161, n. 21980/2014 e n. 10406/2011).