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Ai fini dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina di cui alla L. 604/1954, il certificato definitivo IPA (vincolante per l’Amministrazione finanziaria che deve provvedere alla liquidazione dell’imposta) deve sempre essere allegato entro 3 anni dalla registrazione dell’atto, a pena di decadenza dal beneficio provvisoriamente riconosciuto. L’accertamento della qualità di coltivatore diretto e degli altri requisiti agevolativi ben può essere compiuto autonomamente dal giudice tributario sulla base delle prove offerte dal contribuente, ma ciò può avvenire solo qualora il certificato prescritto dalla legge non venga rilasciato in tempo utile per la comprovata inerzia della P.A., e non per il ritardo o la negligenza del contribuente stesso nel richiederne o sollecitarne il rilascio.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione