In tema di accertamenti tributari, se la rettifica del valore di un immobile si fonda sulla stima dell’UTE o di altro ufficio tecnico, che ha il valore di una semplice perizia di parte, il giudice investito della relativa impugnazione non può considerarla di per sé sufficiente a supportare l’atto impositivo nonostante non possa ritenere tale valutazione inattendibile solo perché proveniente da un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, dovendo verificare la sua idoneità a superare le contestazioni dell’interessato e a fornire la prova dei più alti valori pretesi ed essendo, altresì, tenuto a esplicitare le ragioni del proprio convincimento (cfr. sentenza n. 9357/2015).