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In base all’articolo 7, L. 604/1954, decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziari su di esso acquistati. L’alienazione è il trasferimento della proprietà su un determinato bene da un soggetto a un altro comunque realizzato negozialmente. L’alienazione, dunque, non coincide con la vendita essendo evento economico neutrale rispetto alla formazione negoziale. Il tentativo di negare il carattere di alienazione a un atto di permuta non ha alcuna ragionevolezza giuridica in quanto tale negazione fa uscire dal patrimonio un bene ancorché non in cambio di una somma di denaro.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione