In base all’articolo 7, L. 604/1954, decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziari su di esso acquistati. L’alienazione è il trasferimento della proprietà su un determinato bene da un soggetto a un altro comunque realizzato negozialmente. L’alienazione, dunque, non coincide con la vendita essendo evento economico neutrale rispetto alla formazione negoziale. Il tentativo di negare il carattere di alienazione a un atto di permuta non ha alcuna ragionevolezza giuridica in quanto tale negazione fa uscire dal patrimonio un bene ancorché non in cambio di una somma di denaro.