In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla L. 604/1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all’ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di 3 anni dalla registrazione dell’atto, idoneo ordinariamente a determinare la perdita dell’agevolazione, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (cfr. sentenze n. 9842/2017 e n. 25438/2015).