L’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili al valore normale non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziarti gravi, precisi e concordanti. Tale principio nasce in seguito alla sostituzione dell’articolo 39, D.P.R. 60/1973 a opera dell’articolo 24, comma 5, L. 88/2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’articolo 35, comma 3, D.L. 223/2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili. (cfr. sentenza n. 9474/2017).