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Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale ai fini dell’imposta di registro, l’attribuzione prescritta dagli articoli 2 e 10, D.Lgs. 347/1990 va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati (cfr. sentenze n. 25002/2015, n. 15955/2014, n. 10018/2014, n. 11776/2008, n. 26854/2007 e n. 10486/2003).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione