In virtù del “nesso di accessorietà” tra le 2 prestazioni, previsto dall’articolo 12, D.P.R. 633/1972 e, soprattutto, in relazione alla nozione di “prestazione unitaria” descritta dall’articolo 11, comma 2, lettera b), Direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione del sistema IVA, i contributi spese sono assoggettati alle stesse aliquote relative alle cessioni dei prodotti agricoli. La norma comunitaria, infatti, fa rientrare nella medesima base imponibile le spese accessorie comunque addebitate all’acquirente da parte del cedente, riguardo a prestazioni che non costituiscono per il cliente un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, in regime cioè di dipendenza funzionale, onde ottenere una prestazione economica unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile.