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In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex articolo 7, L. 448/2001 ,in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita, pertanto, la facoltà di alienare il bene a un prezzo inferiore, sicché, anche in tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri. L’articolo 7 prevede, infatti, un procedimento scandito in 3 momenti: 1. la determinazione del valore del terreno mediante una perizia di stima nel termine di legge; 2. il versamento di un’imposta sostitutiva del 4% sul valore stimato di perizia; 3. l’esecuzione del versamento nei termini indicati dalla normativa; costituendo peraltro tale valore quello normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, di registro, ipotecarie e catastali, l’eventuale cessione a un prezzo inferiore non da diritto al recupero di minusvalenze. Il prezzo di cessione più basso non determina tuttavia nessuna decadenza dal beneficio, sicché l’ufficio è comunque impedito riprendere il calcolo delle plusvalenze secondo il criterio degli articoli 67 e 68, Tuir, partendo dal vecchio valore di acquisto (cfr. ordinanze n. 24310/2016, n. 19242/2016 e n. 25721/2014).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione