In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa di cui all’articolo 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, occorre fare riferimento alla nozione di superficie complessiva di cui all’articolo 6, D.M. 2 agosto 1969. Secondo tale norma è irrilevante il requisito dell’abitabilità dell’immobile, mentre quello dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo a esprimere il carattere lussuoso di un’abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove possa computarsi nella superficie utile i vani posti al piano seminterrato e il piano sottotetto – soffitta e un vano deposito di un immobile, assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la mancata potenzialità abitativa dello stesso (cfr. sentenze n. 101941/2016 e n. 25674/2013).