In tema di imposta di registro, qualora siano conferiti in società beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, l’articolo 50, D.P.R. 131/1986, interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE 335/69) impone che sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività e oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento (cfr. sentenze n. 18897/2016, n. 23234/2015, n. 17300/2014, n. 3444/2014, n. 2577/2011 e n. 16768/2002).