Qualora nell’avviso di pagamento della Tarsu manchi indicazione del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’articolo 3, comma 4, L. 241/1990, non verrà inficiata la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 7, L. 212/2000, ma, sul piano processuale, comporterà il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (cfr. ordinanza n. 19675/2011).