Le società cooperative agricole non sono escluse dall’Irpeg in assoluto, ossia in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma i loro redditi sono esentati dall’imposta, ai sensi e alle condizioni di cui all’articolo 10, D.P.R. 601/1973. Questa ultima norma prevede l’esenzione dei redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante … la manipolazione, valorizzazione, conservazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. Ciò premesso, non appare revocabile in dubbio, che le attività, cui si riferisce la normativa sull’esenzione, si concretizzino in quelle che siano connesse, esclusivamente, all’attività agricola svolta in favore dei soci. Il concetto di prevalenza introdotto dalla norma va riferito al prodotto agricolo che viene manipolato, trasformato e, in definitiva, trasformato (cfr. sentenze n. 26152/2011, n. 11576/2007 e n. 12317/2006).