In tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. 604/1954, ove il contribuente non adempia l'obbligo di produrre all'ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile. Detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio (cfr. sentenze n. 12479/2018, n. 117/2018, n. 9842/2017, n. 21980/2014, n. 10406/2011 e n. 9159/2010).