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La determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non può essere determinata mediante i criteri di determinazione dell'Ici. Pur in presenza dello stesso riferimento, quale base imponibile, al valore venale dell'immobile, è dirimente osservare come si tratti di tributi del tutto diversi quanto, segnatamente: alla soggettività dell'ente impositore, rispondendo l'Ici alla funzione propria della finanza locale ed alle scelte fiscali autonomamente adottabili, nei limiti di legge statale, da ciascun Comune; alla occasionalità dell'imposta di registro, a fronte della periodicità e ripetitività dell'Ici, il cui ammontare va determinato non una tantum, bensì di anno in anno e con riferimento al primo giorno del periodo di imposta; alla natura stessa delle due imposte, essendo l'una (Ici) di carattere patrimoniale, e l'altra (registro) invece finalizzata a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall'atto di trasferimento (cfr. sentenze n. 21830/2016, n. 20172/2016, n. 6314/2005 e n. 15078/2004).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione