La disciplina dettata dall'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992, in tema di imposta comunale sugli immobili (Ici) - in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali - si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, atteso che il termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato articolo 5, comma 2, D.Lgs. 504/1992 è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza (cfr. ex plurimis sentenze n. 3168/2015 e n. 21310/2010).