Secondo i Giudici l’obbligo disposto dall’art. 22, DPR n. 600/73 di conservazione degli organi delle fatture inerenti ai costi sostenuti per l’esercizio dell’attività “costituisce una deroga ai principi generali del diritto civile, secondo i quali le fotocopie non disconosciute hanno la medesima efficacia probatoria degli originali”. A fronte di ciò, non consente la deducibilità dei relativi costi l’annotazione in contabilità di fatture in fotocopia, salvo il caso in cui il contribuente dimostri il non possesso dell’originale per causa a lui non imputabile.