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Il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa, può essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello cui il diritto alla detrazione è sorto. Si ricorda che, per effetto del DL n. 50/2017, il termine per l’esercizio della detrazione è individuato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Resta fermo il potere/dovere dell’Amministrazione finanziaria di accertare l’esistenza del credito ai sensi dell’art. 55, DPR 633/72.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione