In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della L. n. 537 del 1993, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.