Al fine dell’esercizio del diritto di prelazione, sono da considerare coltivatori diretti coloro che abitualmente e direttamente si dedicano all’attività di coltivazione dei fondi e all’allevamento ed al governo del bestiame, purché la forza lavorativa complessiva del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale conduzione del fondo e per l’allevamento del bestiame.