Non è congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che si riferisca esclusivamente al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento. Tali elementi, ad esempio, sono: la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale i l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato. (cfr. sentenze n. 23127/2018 e n. 23125/2018)