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Il fatto che l’obbligo di pagamento dei contributi consortile sia un onere reale non comporta che in caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l’intero. Ciò non deriva, infatti, dall’articolo 21, R.D. 215/1933, che non contempla l’ipotesi della comproprietà, né può farsi discendere dai principi generali, essendosi osservato che, essendo l’obbligazione consortile connessa con la titolarità del diritto dominicale su immobili compresi nel perimetro consortile, tale connessione comporta che i riflessi negativi dati dalla titolarità del diritto non possono che essere commisurati, secondo una proporzione diretta, ai vantaggi che ne vengono ritratti. D’altronde la ripartizione tra i comproprietari della prestazione contributiva in proporzione alle rispettive quote risulta conforme al principio di capacità contributiva, di cui all’articolo 53, Costituzione, in base al quale il tributo non deve superare l’indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto (cfr. sentenza n. 11466/2014).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione