Un terreno deve considerarsi lottizzato ogni qualvolta l'Autorità competente abbia provveduto a emettere la prescritta autorizzazione, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale subordinazione della lottizzazione ad una condizione sospensiva o risolutiva (ad esempio, la stipulazione di una convenzione da trascrivere o l'effettiva realizzazione di opere edilizie), mentre, in assenza di proroghe esplicite e formali, l'intervenuta scadenza del termine di efficacia dell'autorizzazione comporta l'inidoneità della stessa a produrre vantaggi economici, assoggettabili a tassazione (cfr. sentenza n. 23352/2006).