Ai fini dell’applicabilità dell’articolo 56, comma 1, Tuir, è necessario che sia preventivamente accertato l'esercizio di una attività di allevamento svolta con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno di proprietà (pur essendovi stato un superamento del numero dei capi); qualora invece l'attività di allevamento sia del tutto scollegata dall'utilizzo dei terreni agricoli, essa deve qualificarsi come attività interamente commerciale e produttiva di reddito di impresa (cfr. sentenza n. 3487/2014).