Stante il principio di trasparenza e conoscibilità degli oneri fiscali, per il quale non possono essere poste a carico di un soggetto le conseguenze di fatti sopravvenuti a lui non imputabili. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, L. 604/1954, la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina, nell'ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell'acquirente, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all'acquirente sotto un profilo soggettivo, (cfr. sentenze n. 3199/2018 e n. 18849/2007).