In tema di Iva, il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'Iva di rivalsa che assume indebitamente assolta, a differenza del caso in cui l'Iva indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività economica venga a riflettersi sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.