Nel processo tributario le dichiarazioni rese da un terzo acquisite dalla Gdf e trasfuse nel PVC, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, anche se non rese in contraddittorio col contribuente, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice. Tali dichiarazioni, per il loro contenuto intrinseco ovvero per l’attendibilità dei riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante e, cioè, di prova presuntiva idonea a fondare e motivare l’atto di accertamento. Il contribuente, peraltro, può contestarne la veridicità e introdurre, a sua volta, nel giudizio di merito altre dichiarazioni di terzi rese a discarico in sede extraprocessuale. Non v’è spazio, al riguardo, per sollevare la questione di legittimità costituzionale.