Allorché le parti, soggetti passivi IVA, abbiano reciprocamente rinunciato ai crediti che l’una vantava nei confronti dell’altra e viceversa, impegnandosi inoltre ad estinguere i relativi giudizi eventualmente pendenti, deve ritenersi senz’altro configurabile un’operazione imponibile ai fini IVA. La prestazione di servizi consiste nella rinuncia al credito e nell’impegno ad estinguere il relativo giudizio pendente, che configurano obbligazioni rispettivamente di non fare e di fare e che trovano corrispettivo nella rinuncia e nell’impegno corrispondenti assunti dalla controparte.