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In tema di imposte sui redditi, in sede di cessione d’azienda la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno nessun rilievo le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali. L’impostazione riferita appare conforme ai criteri dettati dall’art. 109, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., laddove l’esercizio della competenza cui imputarne il componente positivo e negativo del reddito viene ravvisato in quello nel corso del quale avviene la stipulazione dell’atto di vendita con patto di riservato dominio, ancorché il pagamento dell’ultima rata, che determina l’effetto traslativo della proprietà, avvenga in un esercizio successivo. Per i rilievi espressi, l’imputazione temporale della plusvalenza avviene per competenza e il momento che individua la competenza è sempre quello della stipula del contratto.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione