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In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare tutti gli atti citati nell’avviso di accertamento va inteso nell’ottica di una necessaria correlazione con la finalità integrativa delle ragioni che, per l’Amministrazione finanziaria, sostengono l’atto impositivo. Ne consegue che all’avviso di accertamento vanno allegati i soli atti a contenuto integrativo della motivazione dell’avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale. Non vanno allegati gli altri atti cui l’Amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria a integrarne la motivazione.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione