La cessione di quantità aggiuntive di beni a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto per l’operazione principale, la cui prova incombe, di necessità, sul contribuente che lo invoca.