La prescrizione del diritto al credito IVA tempestivamente richiesto non è rilevabile d’ufficio, né, conseguentemente, deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, ovvero in appello, trattandosi di termine di carattere generale che non è posto specificamente a favore dell’Amministrazione finanziaria, ed è riferito a un diritto del contribuente, già compiutamente maturato e rientrante nella sua libera disponibilità.