In tema di contenzioso tributario, in caso di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può presentare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, formulando nel giudizio, nel quale il contribuente assume il ruolo di attore sostanziale, proprie controdeduzioni, sempreché relative all’oggetto della controversia, pertanto il giudice tributario può rigettare la domanda di rimborso sulla base di un motivo esposto in sede processuale.