Le spese di sponsorizzazione, essendo idonee ad accrescere il prestigio dell’impresa, vanno considerate, in base alla normativa vigente sino al 2007, quali spese di rappresentanza deducibili nei limiti normativamente previsti. In particolare, è ammessa la deducibilità delle spese relative a un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione a carico del contribuente del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo.