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In materia di agevolazione “prima casa”, non può imputarsi al contribuente il volontario mancato rispetto della condizione del trasferimento della residenza entro 18 mesi nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato, nel caso in cui il ritardo nel trasferimento sia stato causato dal Comune, che non ha rilasciato in tempo utile l’autorizzazione per ristrutturare l’immobile, onde renderlo abitabile. Il ritardo amministrativo, essendo un evento imprevedibile e ostativo al trasferimento del contribuente presso il Comune, non essendo imputabile al contribuente medesimo, non preclude in capo a esso il riconoscimento e dunque il godimento dei benefici fiscali in oggetto.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione