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In tema di Iva, il rapporto di concessione di beni immobili del demanio marittimo, nell'ambito del quale un ente pubblico economico attribuisce a un soggetto il diritto di occupare e usare, in modo anche esclusivo, il bene pubblico per una durata limitata e dietro corrispettivo, rientra nella nozione comunitaria di “locazione di beni immobili” (ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera b), VI Direttiva 77/388/CEE), senza che assuma alcun rilievo il regime giuridico di diritto amministrativo del procedimento e dell'atto conclusivo, previsto dall'ordinamento italiano. Di conseguenza, il suddetto rapporto di concessione di beni demaniali, in forza dell'effetto vincolante per il giudice nazionale della pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, rientra nella esenzione prevista dall'articolo 10, n. 8, D.P.R. 633/1972 per la locazione di terreni ovvero di aree diverse da quelle di parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria (cfr. sentenza n. 6138/2009).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione