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L'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione costituisce manifestazione unilaterale di volontà e non si risolve, pertanto, in mera enunciazione di un fatto o in dichiarazione di scienza (tanto che la disposizione in esame non richiede, per il suo perfezionamento, l'inserimento in dichiarazione, quanto la redazione di perizia giurata ed il versamento dell'imposta sostitutiva); - proprio perché espressione di volontà negoziale, sono a tale opzione applicabili i principi sulla normale irretrattabilità della manifestazione di volontà negoziale unilaterale pervenuta a conoscenza della controparte e non già quelli generali sulla emendabilità dell'errore in dichiarazione (articoli 1324 e 1334, cod. civ.) (cfr. sentenze n. 19382/2018, n. 13406/2016, n. 24953/2015, n. 3410/2015 e n. 5477/2010).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione