L’articolo 52, comma 4, D.P.R. 131/1986, nella parte in cui esclude l’applicazione del criterio di determinazione automatica del valore dell’immobile trasferito ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non si estende ai fabbricati, ancorché in relazione agli stessi sia riconosciuta al proprietario, in forza di una concessione edilizia già rilasciata, la facoltà di abbattere e ricostruire.