Qualora l’attribuzione della rendita catastale, in tema di classamento degli immobili, avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’articolo 2, D.L. 16/1993, convertito in L. 75/1993, e dal D.M. 701/1994 (c.d. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrare sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr. sentenze n. 12497/2016 e n. 8344/2015).