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Ai fini dell'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. 131/1986, articolo 52, comma 4, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 223/2006, articolo 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, l'edificabilità di un'area, è desumibile dalla qualificazione attribuita nel PRG adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione ovvero in mancanza degli strumenti urbanistici attuativi, dovendosi ritenere che l'avviso del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far aumentare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L'impossibilità di distinguere, ai fini dell'inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l'edificabilità è condizionata all'adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce, peraltro, di tener conto, nella determinazione del valore venale dell'immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione (cfr. sentenze n. 11182/2014 e SS.UU. n. 25506/2006).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione